Per quanto sopra indicato, gli Sposi dichiarano di commissionare il presente servizio allo studio denominato tuofotografo.com, P.IVA-0200792990, con sede legale in Torriglia (Ge) via Pietra 6/a nella persona del Fotografo Antonio Nassa che eseguirà personalmente il servizio.
Valgano altresì le sotto indicate condizioni:
I files originali, in alta definizione (jpeg) prodotti in occasione del servizio si intendono sempre lasciati in disponibilità del committente compresi nel prezzo;
Il prezzo complessivo concordato viene liquidato come segue;
Un'importo pari al 10% del totale (a titolo di caparra confirmatoria) all'atto della firma (compilazione on line) del presente contratto,
un acconto pari al 40% del totale il giorno della Cerimonia, un saldo del 50% del totale "prima" della spedizione/consegna del lavoro finito
Il flusso di lavoro verrà eseguito secondo le seguenti tempistiche:
entro 60 giorni, elaborazione file e messa on line di una bozza preliminare dell'album; le foto, la postproduzione e la grafica verrano decise dal fotografo secondo la personale interpretazione dell'evento, saranno tuttavia consentite sostituzioni/correzioni sotto la personale supervisione del fotografo che deciderà la fattibilità o meno al fine di non compromettere il lavoro finale.
la consegna dell'album avverrà entro ulteriori 45 giorni dall’approvazione da parte degli sposi della bozza dell'album messa on line, se si è invece optato per i soli scatti la consegna del dvd o supporto digitale avverrà entro 60 gg dalla data del Matrimonio.
La conferma o le richieste di modifiche da parte degli sposi della bozza del fotolibro, devono avvenire in termini ragionevoli dalla data di pubblicazione della stessa e comunque non oltre gg.30.
La pubblicazione di una o più immagini tratte dal servizio è subordinata all'approvazione per la pubblicazione del soggetto ritratto, concessione che si intenderà rilasciata mediante consenso in calce al presente contratto.
Il cliente può recedere dall'accordo entro 8 giorni dalla data della sottoscrizione del presente contratto, senza che nulla sia dovuto al fotografo, e con restituzione integrale della caparra e dell'eventuale acconto versati.
Le successive disdette saranno così regolate:
-
- Entro i 180 giorni antecedenti la data della cerimonia, a fronte del trattenimento da parte del fotografo solamente di un importo ridotto alla metà della caparra versata .
- Fra i 179 ed i 60 giorni antecedenti la data del servizio il fotografo eserciterà il diritto di trattenere la caparra versata, ai sensi dell'articolo 1385 C.C, senz'altra pretesa.
- Oltre il termine di 60 giorni antecedenti la data fissata per il servizio, il committente è comunque tenuto alla corresponsione di un importo totale pari al 40% della cifra totale pattuita, a copertura del mancato guadagno (art. 2227 C.C.).
- Nel caso in cui sia il fotografo a rinunciare all'esecuzione del servizio, si concordano le seguenti modalità di disdetta:
- Se lo studio fotografico comunicherà la rinuncia ad eseguire il servizio dandone notizia entro i 60 giorni antecedenti la data della cerimonia, verrà restituito il doppio della caparra versata (caparra + pari importo).
- Se la rinuncia dello studio fotografico all'esecuzione del servizio verrà comunicata in un periodo compreso fra i 59 ed i 30 giorni antecedenti la data del servizio, oltre alla restituzione del doppio della caparra come previsto dall'articolo 1385 C.C, il fotografo si impegnerà a suggerire un collega professionista che lo possa sostituire, se desiderato della coppia di sposi.
- Oltre il trentesimo giorno antecedente la data della cerimonia, lo studio fotografico non potrà più rinunciare all'esecuzione del servizio concordato.
- Se l'esecuzione del servizio divenisse impossibile non per rinuncia da parte del fotografo, ma per oggettive cause di forza maggiore non imputabili al fotografo stesso (come ad esempio, incidente, malattia, od altra motivazione documentabile e grave), il fotografo si adopererà per quanto in suo potere per il reperimento di un collega sostituto.
Restano implicite le norme che regolano la garanzia sui beni diconsumo per quanto riguarda la parte materiale del servizio, nel caso di malfunzionamento, assemblaggio, stampa ecc di album, foto, supporti elettronici o digitali ecc. (2 anni di garanzia a decorrere dalla consegna del bene).
Nel caso di difficoltà nell'interpretazione e nell'esecuzione di questo contratto, o di oggettive contestazioni sulla realizzazione del servizio, o nel caso di danneggiamenti a cose o persone, i committenti e lo studio fotografico si impegnano fin d'ora ad adoperarsi con la massima disponibilità possibile alla ricerca di una soluzione amichevole. In assenza di immediato accordo interpersonale, verranno interpellate per un parere le Associazioni dei consumatori e le Associazioni professionali di fotografi. Non raggiungendo anche in tal modo un'intesa, si potrà ricorrere alla funzione arbitrale dei servizi di Conciliazione della Camera di Commercio, laddove disponibile e limitatamente a quei casi che siano compatibili con tale intervento conciliativo. Se la controversia non fosse componibile stragiudizialmente o avesse sostanziale rilevanza, saranno adite le vie legali del caso. Questo punto dell'accordo non rappresenta quindi limitazione del Foro Competente, ma semplice dichiarazione di intenti delle parti a dirimere le eventuali divergenze nella formula e con la procedura più diretta ed amichevole.
Per quanto non esplicitamente previsto da questo accordo, valgono le norme del Codice Civile in generale e, segnatamente, agli articoli dal 2222 al 2238.
Il presente accordo tiene conto delle modifiche apportate dalla legge n. 52 del 6 febbraio 1996 all’articolo 1469 bis del Codice civile in difesa del consumatore privato.