• ACCORDO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI PER OPERE MUSICALI

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  • che ratifica il presente contratto con la compilazione e invio del Form

    E

    BLUEART Soc. Coop. a R.L.

    P.zza Leopardi n.8

    Osimo (AN)

  • Premesso che le definizioni di cui al capoverso che segue sono parte integrante e sostanziale dell'accordo medesimo, si definisce:


    A. Contratto: l'accordo tra BLUE ART il MANDANTE disciplinato dalla presenti condizioni e dagli allegati in esse richiamati.
    B. BLUE ART: una cooperativa sociale di diritto italiano con sede principale in Ancona alla Via .......................
    C. DATA DI INIZIO: la data di sottoscrizione del Contratto o la diversa data concordata tra le Parti e indicata per iscritto nel Contratto medesimo ovvero sarà considerata la data di invio del presente Form.


    LICENZIATARIO: l’utilizzatore che sottoscrive un accordo di licenza con BLUE ART per l’utilizzazione delle Opere cui si riferisce il Contratto.
    MANDANTE: una persona fisica o giuridica che, in qualità di autore o editore di opere musicali ovvero di loro avente causa, conferisce mandato a BLUE ART per la gestione dei Diritti mediante licenze ai Licenziatari o incarico a Organismi di Gestione Collettiva e ad altre Entità di Gestione Indipendente.
    DIRITTI: le categorie dei diritti di utilizzazione economica delle Opere come di seguito meglio descritte:
    - i) Eventi (LR): diritti di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica, dal vivo e quella realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione, come per esempio l’esecuzione di un brano musicale durante un concerto ovvero la proiezione di un film o una rappresentazione teatrale;
    - ii) RTV e Simulcasting (SVR): il diritto di comunicazione al pubblico e messa a disposizione delle opere, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva e qualsiasi altro mezzo, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, le comunicazioni codificate con condizioni particolari di accesso, la messa a disposizione con modalità tali che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, la ritrasmissione dell’esecuzione dal vivo di un’opera oltre il luogo in cui si svolge l’esecuzione per mezzo di altoparlanti, schermi o altri analoghi dispositivi;
    -iii) Background Music (BR): il diritto di eseguire pubblicamente nei pubblici esercizi a mezzo di app-arecchi riceventi le opere diffuse in radio o televisione o tramite la rete internet, nonché il diritto di riprodurre pubblicamente l’opera a partire da un supporto registrato come musica di sottofondo per un pubblico di spettatori presenti contemporaneamente nello stesso luogo (per esempio, la pubblica riproduzione di CD in una discoteca);
    - iv) Diritti meccanici (MR): il diritto relativo alla registrazione su qualunque supporto di riproduzione di suoni, voci o immagini, alla riproduzione meccanica ed alla distribuzione degli esemplari dell’opera, il diritto di reclamare e riscuotere i diritti per copia privata dai soggetti obbligati per legge, come per esempio i produttori o gli importatori di supporti vergini o di apparecchi destinati alla videoregistrazione, i diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell’opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini;
    - v) Online (OR): i diritti di comunicazione e messa a disposizione del pubblico attraverso internet per forme di utilizzo interattive, come per esempio i servizi musicali e video on demand, i podcast, il download di opere, la radio/TV interattiva, e non interattive, come per esempio i servizi di webcasting e streaming, nonché tutti i diritti di riproduzione meccanica comunque connessi con l’utilizzo online delle opere, interattivo e non.
    Compensi: le somme raccolte da BLUE ART per conto del Mandante come ricavi delle licenze concesse ai Licenziatari ovvero per effetto dell’incarico affidato a Organismi di Gestione Collettiva e/o altre Entità di Gestione Indipendente.
    Licenza Standard: i termini e le condizioni standard sulla cui base BLUE ART gestisce e licenzia i diritti per conto dei propri mandanti.
    Durata: il periodo di durata indicato all’articolo 9.1 del Contratto.
    Territorio: i territori indicati nella List of Work.
    Opera: qualsiasi opera musicale in forma di melodia, ritmo, testo, composizione, prosa e registrazione audio e audiovisiva che il Mandante dichiara e consegna a BLUE ART.
    List of Work - LW: l’elenco delle opere musicali affidate in gestione a BLUE ART con l’indicazione analitica della quota di diritti di titolarità del Mandante, delle categorie di Diritti affidati in gestione a BLUE ART e dei Territori a cui si applica il Contratto.
    Organismo di Gestione Collettiva: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che è controllato dai propri membri e/o non ha scopo di lucro.
    Entità di Gestione Indipendente: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, come finalità unica o principale e che non è controllato dai titolari dei diritti e non ha scopo di lucro.
    Exoneration Letter - EL: la lettera di recesso o limitazione del mandato che il Mandante trasmette a un Organismo di Gestione Collettiva e/o a un’Entità di Gestione Indipendente seguendo il modello e le procedure indicate da BLUE ART, al fine di rendere compatibile l’incarico conferito a quest’ultima con gli obblighi derivanti dall’iscrizione ad altri enti di gestione.
    Per persone nel Contratto si intendono le persone fisiche, società, gli enti e le associazioni con e/o senza personalità giuridica.

  • 1.1 Il Mandante conferisce a BLUE ART mandato per la gestione e l’amministrazione dei Diritti sulle Opere per la Durata e all’interno del Territorio, in modo che BLUE ART possa:
    1.1.1 concedere a terzi licenze aventi ad oggetto i Diritti in relazione a una o più Opere, ai termini e alle condizioni definiti nelle Licenze Standard;
    1.1.2 affidare la gestione dei Diritti a un Organismo di Gestione Collettiva ovvero a un’altra Entità di Gestione Indipendente sulla base di un specifico accordo contrattuale;
    1.1.3 raccogliere, incassare e liquidare al Mandante tutti i Compensi e le altre somme derivanti dall’attività, diretta o indiretta, di gestione dei Diritti.

  • 2.1 Il Mandante concede a BLUE ART in esclusiva la gestione dei Diritti sulle Opere ai fini della concessione di licenze per la Durata e nel Territorio ovvero dell’affidamento a terzi della loro gestione ai sensi del precedente articolo 1). Le Opere per cui il Mandante affida mandato esclusivo a BLUE ART sono quelle specificate in dettaglio nella List of Work – LW allegata al Contratto, nonché quelle ulteriori che saranno dichiarate nel corso dell’esecuzione del Contratto, fatto salvo quanto previsto più avanti in caso di omessa presentazione della LW; la dichiarazione delle Opere potrà essere effettuata secondo due differenti modalità:


    a) Diritti Parziali - il Mandante dichiara a BLUE ART la quota parziale dei Diritti di cui è titolare sulle Opere e sottoscrive singolarmente la LW;
    b) Solo Owner - qualora BLUE ART gestisca il 100% dei diritti d’autore sulle Opere per effetto di un unico mandato ovvero di più mandati separati, la LW è sottoscritta congiuntamente da tutti i titolari dei diritti interessati, fatta salva l’indicazione delle rispettive quote. Qualora per qualsiasi motivo BLUE ART perda la gestione del 100% dei diritti, la LW andrà ricompilata dai singoli Mandanti in modalità Diritti Parziali e viceversa.


    Se al momento della sottoscrizione del Contratto, il Mandante omette di dichiarare le Opere attraverso la compilazione della LW, il mandato si intende conferito automaticamente in tutto il Mondo in relazione all’intero repertorio di Opere e categorie di Diritti nella titolarità del Mandante per la quota posseduta da quest’ultimo alla Data di Inizio. Nonostante quanto sopra, resta sempre salva la facoltà del Mandante di limitare in qualsiasi momento il mandato conferito a BLUE ART ai sensi del successivo art. 2.5).
    Le categorie di Diritti cui si riferisce il mandato, così come sopra descritte, possono essere attivate e gestite dal Mandante attraverso il proprio account personale sul sito www.tutelautore.com dopo la formalizzazione del Contratto.
    È fatta salva la facoltà del Mandante di non dichiarare a BLUE ART una o più opere del proprio repertorio ovvero di affidarne la gestione a un Organismo di Gestione Collettiva o a un’Entità di Gestione Indipendente, a condizione che i relativi accordi di mandato, licenza o di qualsiasi altra natura non prevedano alcuna esclusiva sull’intero repertorio e non producano comunque effetti incompatibili con il Contratto in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 6.3.7.
    2.2 Conferendo il presente mandato, il Mandante dichiara di avere la piena disponibilità dei Diritti e di potere, pertanto, garantire a BLUE ART il pieno diritto di gestirli, concederli in licenza a terzi e raccogliere i proventi derivanti dal loro sfruttamento.
    2.3 BLUE ART si riserva la facoltà di compiere gli atti di fissazione delle Opere su supporto esclusivamente nell’ambito e per finalità connesse alla concessione di licenze per servizi di radio in store, restando espressamente vietata la vendita dei supporti in questione.
    2.4 Il Mandante concede, inoltre, a BLUE ART il diritto di utilizzare il suo nome o la sua denominazione – nonché, se nella disponibilità del Mandante, anche i titoli delle Opere e degli album che le contengono - affinché BLUE ART possa con qualsiasi mezzo pubblicizzare il mandato ricevuto dal Mandante e promuovere i propri servizi presso gli utilizzatori. Ulteriori forme di pubblicità che comportino l’utilizzo dell’immagine degli autori/compositori delle Opere dovranno essere preventivamente concordate con gli artisti interessati.
    2.5 Successivamente alla Data di Inizio, il Mandante ha la facoltà di modificare l'elenco delle categorie di Diritti, delle Opere e dei Territori indicati nella LW, ovvero cui il mandato si intende automaticamente esteso ai sensi del precedente art. 2.1) in caso di omessa dichiarazione delle Opere, con un preavviso di almeno 60 giorni; gli effetti di tali eventuali modifiche sono differiti alla fine dell’esercizio finanziario in corso.

  • 3.1 BLUEART avrà il diritto di trattenere, a titolo di corrispettivo per la propria attività, una commissione – oltre IVA se applicabile - su tutti i Compensi effettivamente incassati per conto del Mandante a fronte dello sfruttamento dei Diritti. Le commissioni sono fissate nella seguente misura percentuale:
    a. DIRITTI DI ESECUZIONE MUSICALE (Eventi, RTV, BR e Online) 15%
    Esecuzioni pubbliche, dal vivo o mediante apparecchi sonori o videosonori, nel contesto di balli o trattenimenti concertini, concerti, riviste, bande e varietà, locali commerciali, etc..., esclusa la diffusione di musei d’ambiente
    b. DIFFUSIONE IN SALE CINEMATOGRAFICHE E COLONNA SONORA.. 15%
    Registrazione, esecuzione, comunicazione al pubblico e diffusione delle opere, dal vivo o registrate su supporto, da parte di emittenti radiotelevisive in tecnica digitale o analogica, su satellite o in simulcasting
    c. UTILIZZAZIONI ONLINE (STREAMING, WEBCASTING on line (streaming, webcasting, etc...) 10%
    Diffusione di musica d’ambiente 10% Per proventi raccolti indirettamente attraverso un Organismo di Intermediazione o un’Entità di Gestione Indipendente 5%
    DIRITTI DI RIPRODUZIONE MECCANICA
    Riproduzione video 10% - Registrazione da parte di emittenti radiotelevisive 10% - Riproduzione su DVD musicali 5% - Riproduzione su supporti venduti a prezzo ridotto o distribuiti gratis in occasione di campagna promozionali, etc... 5% - Riproduzione meccanica e fonomeccanica 5% - Per proventi raccolti indirettamente attraverso un Organismo di Intermediazione o un’Entità di Gestione Indipendente 5%

  • 4.1 BLUEART rendiconterà in modo dettagliato al Mandante la liquidazione dei Compensi dovuti, al netto della propria commissione, in base alle somme incassate nel periodo di riferimento entro trenta 30 giorni dalla fine di ogni mese di marzo, giugno, settembre e dicembre, fatta eccezione per le utilizzazioni connesse con la diffusione di musica d’ambiente per cui la rendicontazione avrà cadenza semestrale entro 30 giorni dalla fine di ogni mese di giugno e dicembre.
    4.2 Il Mandante dovrà creare un conto Paypal e mantenerlo attivo. I pagamenti di importo eguale o inferiore a € 5.000 saranno effettuati da BLUEART sul conto Paypal del Mandante, fatta salva la facoltà di BLUEART di utilizzare in alternativa il bonifico bancario come strumento di pagamento. Tutti i pagamenti di somme superiori a € 5.000 saranno invece effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Mandante. Il pagamento dei Compensi avverrà al raggiungimento della quota minima di € 10; sino a quel momento i Compensi saranno trattenuti da BLUEART nell’interesse del Mandante.
    4.3 Tutti i pagamenti in favore del Mandante saranno soggetti a:
    4.3.1 le detrazioni o le trattenute delle eventuali imposte che siano obbligatorie in base alle leggi del Paese in cui i relativi Compensi ovvero altre somme risultano dovuti. Su richiesta del Mandante, BLUEART fornirà al Mandante tutte le informazioni nella sua disponibilità riguardo le detrazioni e le trattenute di volta in volta applicate, fornendone certificazione, ove possibile.
    4.3.2 la deduzione di qualsiasi somma conseguente al blocco dei fondi in qualsiasi parte del Territorio per effetto dell’ordine di un’autorità amministrativa o finanziaria. Detti fondi formeranno oggetto di distribuzione solo al momento dello sblocco.
    4.4 Fatti salvi gli specifici obblighi indicati nel presente articolo, il Mandante è tenuto a rispettare ogni disposizione fiscale applicabile ai propri redditi o le proprie attività, e si impegna a manlevare e tenere indenne BLUEART rispetto a reclami, azioni, costi e spese subiti da BLUEART o in cui quest’ultima potrebbe incorrere a causa del mancato corretto adempimento da parte del Mandante dei propri obblighi.

  • 5.1 BLUEART si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per proteggere i Diritti sulle Opere da eventuali violazioni ed a raccogliere i Compensi e le altre somme derivanti dalle licenze di volta in volta concesse ovvero dai mandati conferiti a Organismi di Gestione Collettiva e/o ad altre Entità di Gestione Indipendenti.
    5.2 BLUEART non avrà alcun obbligo di iniziare o coltivare alcuna azione ai sensi del successivo articolo 8:
    5.2.1 quando, a suo ragionevole giudizio e previa consultazione con il Mandante, appaia probabile che i costi di qualsiasi azione siano superiori all’importo dei danni effettivamente risarcibili.
    5.2.2 quando i consulenti legali di BLUEART abbiano espresso parere negativo sull’inizio o la prosecuzione di qualsiasi azione sulla base di ragionevoli motivazioni.
    In detti casi BLUEART informerà senza ritardo il Mandante del verificarsi di una o più di tali condizioni.
    5.3 BLUEART non concederà licenze a condizioni commerciali che siano sostanzialmente diverse dalle Licenze Standard, a meno che BLUEART non abbia chiesto ed ottenuto il preventivo consenso scritto del Mandante.
    5.4 BLUEART si impegna a verificare senza ritardo la sussistenza di eventuali irregolarità di tipo contabile segnalate dal Mandante in relazione alla corresponsione ovvero alla mancata corresponsione di qualsiasi somma al Mandante medesimo. Il Mandante ha tuttavia l’onere di denunciare tempestivamente qualsiasi irregolarità subito dopo la relativa scoperta, riconoscendo che la capacità di BLUEART di effettuare una verifica potrebbe essere limitata o in alcuni casi esclusa qualora l'irregolarità si riferisca ad un periodo anteriore di oltre tre anni di calendario rispetto alla data della segnalazione.
    5.5 Laddove all’esito delle verifiche svolte in conformità all’art. 5.4 emergessero irregolarità contabili nella corresponsione di quanto dovuto al Mandante, BLUEART provvederà ad effettuare le necessarie rettifiche senza ritardo.
    5.6 Su richiesta del Mandante, BLUE ART si impegna a fornirgli informazioni contabili di dettaglio relative a uno o più Diritti in aggiunta al rendiconto di cui all’art. 4, a condizione che tali informazioni siano nella effettiva disponibilità di BLUEART. BLUEART si riserva il diritto di addebitare al Mandante il costo ragionevole per il reperimento e la consegna di tali informazioni aggiuntive, nonché il costo per la messa a disposizione di informazioni o copie di documenti che siano stati già consegnati al Mandante o a un suo dante causa.
    5.7 BLUEART si impegna a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, fatta eccezione per i propri consulenti, i documenti forniti dal Mandante in esecuzione del Contratto, nonché le informazioni relative ai Compensi distribuiti o da distribuire al Mandante, salvo il caso in cui la divulgazione di tali informazioni non diventi obbligatoria per legge ovvero per effetto dell’ordine di un giudice ovvero di un’autorità amministrativa. Nonostante quanto precede, il Mandante riconosce ed accetta che BLUEART potrà pubblicare e/o comunicare a richiesta di qualsiasi titolare dei diritti o utilizzatore o in forza di quanto previsto da leggi, regolamenti o ordini delle competenti Autorità le seguenti informazioni:
    i) le Opere gestite;
    ii) i Diritti rappresentati in relazione alle Opere;
    iii) i Territori coperti dalla propria attività di gestione in relazione alle Opere e i Diritti;
    iv) ogni ulteriore informazione la cui pubblicazione o comunicazione dovesse essere prevista da una norma di legge o regolamento o da un ordine delle competenti Autorità.
    5.8 BLUEART non sarà responsabile per perdite, danni, costi o spese di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo delle Opere da parte dei Licenziatari.

  • 6.1 Le garanzie, gli obblighi e le manleve contenuti nel presente articolo hanno come scopo quello di salvaguardare la corretta gestione dei diritti da parte di BLUEART , in modo tale che quest’ultima non subisca danni o perdite.
    6.2 Il Mandante garantisce a BLUEART:
    6.2.1 di essere legittimato a stipulare validamente il Contratto.
    6.2.2 di essere titolare ed avere la capacità di disporre dei Diritti su ogni Opera dichiarata; che i Diritti sono o saranno controllati o amministrati dal Mandante sin dalla data della dichiarazione o, laddove il Mandante ne informi BLUEART al momento della dichiarazione, da una data successiva da indicarsi nella LW; in caso di omessa dichiarazione delle Opere mediante LW, la garanzia del Mandante si intende riferita a tutte le Opere e le categorie di Diritti del suo repertorio a partire dalla Data di Inizio.
    6.2.3 che le Opere non violano il copyright, i marchi, le norme in materia di pubblicità, o qualsiasi altro diritto di terzi, non sono altrimenti considerate illegali; non costituiscono diffamazione, violazione della privacy, pornografia o qualsiasi altra forma di illecito nei confronti di terze parti.
    6.3 Il Mandante si impegna nei confronti di BLUEART:
    6.3.1 a compilare accuratamente la LW con informazioni complete, aggiornate e veritiere;
    6.3.2 a informare BLUEART in modo tempestivo ed accurato di eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato nella LW o altrimenti comunicato a BLUEART ai sensi del Contratto, e a notificare a BLUEART ovvero ad assicurarsi che a BLUEART sia stata notificata la data a partire dalla quale il Mandante cessa di controllare o amministrare i Diritti su qualsiasi Opera in ogni parte del Territorio;
    6.3.3 a fornire su richiesta di BLUEART copia di qualsiasi documento relativo alla titolarità, l’amministrazione ed il controllo dei Diritti sulle Opere o la licenza di tali Diritti che sia nella disponibilità del Mandante, impegnandosi inoltre a fare tutto quanto in suo potere per ottenere ogni altro documento richiesto su basi ragionevoli da BLUEART;
    6.3.4 al ricevimento di qualsiasi disposizione di pagamento ai sensi dell’art. 4, a verificare che le Opere e i Diritti a cui la disposizione imputa di volta in volta i Compensi e le altre somme ivi indicati, sono effettivamente da lui controllati o amministrati, e che i Compensi o le altre somme di denaro attribuitigli sono effettivamente a lui dovuti nonché a segnalare a BLUEART, senza ritardo, qualsiasi inesattezza, con l’obbligo di rimborsare a richiesta di BLUEART eventuali somme di denaro corrisposte per errore al Mandante;
    6.3.5 a fare tutto quanto necessario o opportuno per consentire al Contratto di produrre i propri effetti;
    6.3.6 a fornire l’assistenza e le informazioni che BLUEART possa ragionevolmente richiedere in relazione allo scopo del Contratto;
    6.3.7 a non nominare come agente o mandatario un'altra società per la gestione collettiva dei diritti, compresi gli Organismi di Gestione Collettiva e le Entità di Gestione Indipendente, attribuendole poteri o diritti in conflitto con quelli concessi a BLUEART in forza del Contratto, ovvero a limitare il mandato precedentemente conferito o a recedere da qualsiasi accordo in essere con altri Organismi di Gestione Collettiva o Entità di Gestione Indipendente avente effetti incompatibili con il Contratto; il recesso o la limitazione dovranno essere validi ed efficaci dalla data a partire dalla quale il Mandante dichiara di concedere i Diritti sulle Opere in licenza a BLUEART e saranno effettuati dal Mandante mediante la sottoscrizione e l’invio all’organismo o entità interessati di apposita Exoneration Letter, seguendo le procedure di volta in volta indicate da BLUEART;
    6.3.8 ad autorizzare BLUEART a dare immediata notizia del Contratto a qualsiasi società di gestione collettiva, compresi gli Organismi di Gestione Collettiva e le Entità di Gestione Indipendente, presso cui il Mandante sia già registrato alla Data d’Inizio del Contratto, e a notificare direttamente a tutte le società di gestione collettiva indicate al precedente punto 6.3.8 che BLUEART è autorizzata a riscuotere e liquidare i Compensi in conformità alle previsioni contenute nel Contratto.
    6.4 Il Mandante accetta di tenere indenne BLUEART da qualsiasi costo, azione, procedimento, reclamo, richiesta, danno o spesa in cui BLUEART possa incorrere:
    6.4.1 a seguito della violazione delle garanzie o degli impegni assunti dal Mandante e contenuti nel Contratto;
    6.4.2 in ragione di qualsiasi valida contestazione che il Mandante non è autorizzato a nominare BLUEART come propria mandataria ai sensi del precedente articolo 1) ovvero che le Opere, così come il loro uso e sfruttamento, violano i diritti su qualsiasi altra opera;
    6.4.3 in ragione del carattere illecito del contenuto delle opere.

  • 7.1 In esecuzione del Contratto BLUEART avrà il diritto:
    7.1.1 di agire, difendersi ovvero intervenire in qualsiasi procedimento comunque collegato ai Diritti, nonché di proseguire e coltivare tali procedimenti di fronte a qualsiasi Corte, Tribunale od organismo munito di giurisdizione e di compromettere in arbitri le medesime questioni;
    7.1.2 di transigere o abbandonare qualsiasi procedimento o arbitrato di cui al precedente art. 7.1.1), nonché le controversie o le rivendicazioni comunque connesse con l’esercizio dei Diritti.
    7.2 BLUEART ha il diritto di spendere il nome del Mandante come attore, convenuto o interveniente in tutti i procedimenti a cui risulti applicabile il presente articolo, previo espresso consenso del Mandante in tale senso.
    7.3 Qualora BLUEART abbia rinunciato ad agire per la violazione dei Diritti su qualsiasi Opera ed il recupero delle relative somme, il Mandante avrà diritto, previa comunicazione scritta a BLUEART, ad intraprendere direttamente tali azioni, sopportando per intero le spese connesse. In questo caso qualsiasi somma recuperata a titolo di risarcimento per la violazione, di compenso o ad altro titolo sarà di competenza esclusiva del Mandante e BLUEART non avrà diritto a percepire alcuna commissione.

  • 8.1 In caso di controversie insorte tra i propri Mandanti in relazione a qualsiasi Opera, BLUEART manterrà un atteggiamento imparziale, fornendo tutta l’assistenza ritenuta necessaria per una risoluzione soddisfacente della controversia.

  • 9.1 Il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione o dalla diversa data determinata dalle Parti e continuerà ad essere valido ed efficace a tempo indeterminato, previo pagamento del canone annuale pari a € 50,00 (+ iva) per gli ulteriori servizi offerti unitamente alla presente adesione (depositi e pubblicazioni illimitate delle opere musicali per un anno) sino a quando una parte non lo risolva, comunicando per iscritto all’altra la propria volontà di recedere con un preavviso di almeno 60 giorni; fatto salvo il preavviso, gli effetti del recesso sono automaticamente differiti alla fine dell’esercizio finanziario (i.e. anno solare) in corso.
    9.2 Le disposizioni del Contratto produrranno effetti in relazione a tutte le Opere dichiarate dal Mandante a BLUE ART.
    9.3 Alla cessazione del Contratto, BLUEART conserverà il diritto di raccogliere tutti i Compensi e le altre somme di denaro che nel normale svolgimento dell'attività avrebbero dovuto essere pagati prima della cessazione o che si riferiscono a periodi antecedenti a tale cessazione, e a tale scopo BLUE ART manterrà tutti i poteri e i diritti previsti nel Contratto.
    9.4 In caso di grave violazione da parte del Mandante degli obblighi e delle garanzie stabiliti al precedente articolo 6), BLUE ART potrà risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta trasmessa alla Parte inadempiente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

  • 10.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra BLUEART e il Mandante ai sensi del Contratto, saranno soggette alla giurisdizione dell'Ordinamento Italiano. Questo Contratto sarà disciplinato e interpretato in conformità al diritto italiano.

  • 11.1 BLUEART effettuerà tutte le comunicazioni previste ai sensi del Contratto agli indirizzi, fisici o di posta elettronica, indicati in epigrafe. Qualsiasi comunicazione diretta a BLUE ARTdovrà essere effettuata presso la sede della società come indicata nel Contratto o all'indirizzo email fornito di volta in volta da BLUEART.
    11.2 BLUEART potrà modificare le condizioni del Contratto; in questo caso informerà il Mandante della modifica normalmente via e-mail. Se il Mandante non accetta la modifica, potrà recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 9 entro 10 giorni; in caso contrario, la modifica si intenderà incorporata nel Contratto con effetto dalla data della comunicazione.
    11.3 BLUEART può trasferire o cedere, in tutto o in parte, i suoi diritti derivanti dal Contratto a qualsiasi persona, società o entità, purché tali soggetti assumano per iscritto i corrispondenti obblighi di BLUEART ai sensi del Contratto.
    11.4 Nulla nel Contratto ha lo scopo di creare tra le Parti una partnership, una joint venture, un rapporto di lavoro dipendente ovvero un rapporto di agenzia.
    11.5 L'invalidità o la non applicabilità di qualsiasi previsione del Contratto non pregiudica la validità o l'applicabilità di qualsiasi altra previsione in esso contenuta.
    11.6 Le premesse e gli allegati formano parte integrante del Contratto.

  • Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Mandante dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute negli articoli che seguono:

    Art.1 - Oggetto del Contratto

    Art.2 - Mandato a Blue Art e dichiarazione delle opere

    Art.3 - Commissioni per utilizzazioni

    Art.4 - Rendicontazioni

    Art.5 - Obblighi di Blue Art

    Art.6 - Garanzie, obblighi e manleve del licenziante

    Art.7 - Tutela dei diritti

    Art.8 - Controversie tra Licenzianti

    Art.9 - Durata e recesso

    Art.10 - Legge Applicabile - Foro Competente

    Art.11 - Varie

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